Come gestire il conflitto sonoro tra vicini di casa?
Può capitare di subire un disturbo sonoro nella propria abitazione.
Se il disturbante è una attività economica, il cittadino produce un esposto al Comune di competenza il quale attiva l’attività di vigilanza a cominciare dai Vigili Urbani.
Se è il caso, Il Comune chiede la consulenza specialistica di ARPA, la quale contatta il cittadino disturbato e si accorda per effettuare i rilievi di rumore all’interno del luogo abitativo, nel periodo di riferimento necessario (diurno e/o notturno) e nelle condizioni tipiche (a finestre chiuse e a finestre aperte), in presenza e in assenza del disturbo, così da rilevare i valori LeqA assoluti e differenziali da confrontare con i valori di legge.
Se il disturbante è un altro privato cittadino (per esempio il vicino di casa adiacente), il Comune non ha competenza perché l’ambito è puramente privato.
Il disturbato si deve attivare personalmente nei modi che ritiene utili ed efficaci, anche dando incarico ad un legale, per la tutela del proprio diritto al riposo e alla tranquillità.
Le sorgenti sonore tipiche dei dissidi acustici tra vicini sono gli impianti a servizio delle abitazioni (condizionatori, caldaie, pompe di calore, scarichi idrici, ascensori…), gli animali (abbaiare di cani) o anche genericamente i rumori derivanti dalla normale attività quotidiana delle persone.
I dissidi acustici per funzionamento di impianti sono solitamente risolubili (trattandosi eventualmente di un problema di tipo economico, si spera sostenibile) anche evitando il conflitto e cooperando per la soluzione; il Tecnico Competente in Acustica (TCA) può essere di aiuto sia nella diagnosi sia nelle soluzioni.
Le liti a causa dello stile di vita, comprese quelle che derivano dalla rumorosità degli animali domestici, sono invece di genesi e sviluppo complicati e, molto prima di attivare il TCA, richiedono l’intervento di altre figure, quali l’amministratore di condominio (che ha il compito di fare rispettare il regolamento), la comunità (altri condomini con i quali organizzare il dialogo e la mediazione, nell’interesse della serenità di tutti), l’avvocato (al quale affidare la difesa dei propri diritti se il disturbante non smette il comportamento molesto), altre competenze più psicologiche che tecniche.
Se l’abitazione è acusticamente trasparente (cioè non rispetta i requisiti acustici passivi minimi di legge) tutti gli sforzi per evitare o superare il conflitto possono morire nella presa d’atto che non ci sono soluzioni se non:
- il disturbato deve avere più pazienza;
- il disturbante deve essere più attento e rispettoso:
- l’edificio deve essere sottoposto ad onerosi lavori di ristrutturazione che coinvolgono gli elementi strutturali, soprattutto per risolvere i problemi di trasmissione del rumore per via solida (calpestio), coinvolgendo più unità abitative.
Inoltre, la sensazione di disturbo acustico è anche soggettiva e non si compara con i limiti di legge; potrebbe accadere che il limite di legge sia rispettato ma il disturbato non sia comunque soddisfatto, perché si tratta di una persona troppo sensibile; Il TCA non ha le competenze per risolvere questioni psicologiche e di conflitti personali.
Infine, non è detto che sia eticamente accettabile pretendere di bloccare la vita dei propri vicini che conducono attività definibili normali dal senso comune e che invece noi riteniamo intollerabili; come possiamo spesso sperimentare, la definizione del concetto di tollerabilità per mezzo di un numero è forzata e discutibile.Da ricordare:
- lo smartphone con applicazioni tipo fonometro può essere utilizzato per motivi privati, ma solo se l’applicazione è tarata e soprattutto solo tenendo conto che non ha assolutamente la precisione richiesta in caso di confronto con i limiti di legge; il TCA usa un fonometro in classe I tarato da centro SIT, quindi è inutile confrontare i dati del rapporto fonometrico del TCA con quelli della app dello smartphone;
- il TCA non intraprende azioni legali, per le quali è necessario l’avvocato;
- il TCA non è un pubblico ufficiale;
- un rapporto di misure fonometriche non ha di per se stesso alcuna utilità per il privato cittadino, se non c’è assistenza di un legale;
- un rapporto di misure fonometriche può avere utilità per il privato cittadino, se non c’è conflitto (in quelle occasioni, cioè, dove disturbato e disturbante cooperano per la reciproca soddisfazione), in quanto permette la diagnosi del problema per la ricerca delle soluzioni tecniche;
- Il TCA presta il proprio servizio al Committente, e deontologicamente non può consegnare i risultati del proprio lavoro ad altri, né avvisa alcuna persona delle proprie attività; eventualmente, ma solo in ambito industriale, il TCA si potrebbe coordinare con ARPA, se e solo se esplicitamente autorizzato dal Committente;
- Il TCA non ha alcun motivo di avvertire l’amministratore del condominio né alcun altra persona del vicinato delle proprie mosse e dei propri sopralluoghi, e quindi non lo fa.