Gestione mezzi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kg, carri-ponte

pubblicato da silvia il 27/02/2018 17:14 | 0 commenti

Ogni tipo di apparecchiatura di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08 deve presentare una dichiarazione di messa in servizio integrata con la copia della dichiarazione di conformità CE relativa all’allestimento completo (macchina base + accessorio).

E’ in ogni caso necessario che le diverse configurazioni possibili siano previste dal costruttore e riportate nel manuale d’uso e manutenzione.

Ai sensi del DM 11 Aprile 2011, tutte le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08 devono essere denunciate all’INAIL (Settore Ricerca Certificazione e Verifica) competente per territorio, dopo di che la macchina potrà essere utilizzata.

Nel caso di un nuovo carroponte, il primo adempimento è la denuncia all'INAIL con la modulistica pubblicata sul sito:

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/ricerca-e-tecnologia.html

Nel caso di Pavia / Milano l'ufficio INAIL competente è quello di MIlano Porta Nuova.

Il nuovo carroponte deve ovviamente essere provvisto di:

- istruzioni d'uso

- dichiarazione di conformità

- marcatura CE

- libretto di manutenzione

- registro dei controlli 

PRIMA VERIFICA

Attrezzature di lavoro marcate CE: la prima delle verifiche periodiche deve essere richiesta all’INAIL (Settore Ricerca Certificazione e Verifica) almeno 60 gg prima della scadenza prevista dall’allegato VII del D.Lgs 81/08 comunicando anche il nominativo del soggetto abilitato pubblico o privato del quale l’INAIL (Settore Ricerca Certificazione e Verifica) può avvalersi, laddove non sia in grado di provvedere direttamente. Il nominativo del Soggetto Abilitato deve essere scelto dall’elenco regionale disponibile sul portale INAIL. Decorsi i termini temporali (45 gg nel caso dei carriponte) di cui all’art. 71 comma 11 del D.Lgs 81/08 senza l’intervento di INAIL o del Soggetto Abilitato indicato dal richiedente, il datore di lavoro può avvalersi, senza attendere ulteriormente, di altri soggetti abilitati pubblici o privati dandone comunicazione all’ INAIL competente per territorio.

VERIFICHE SUCCESSIVE, su apparecchiature che non hanno subito alcuna modifica

Attrezzature di lavoro marcate CE e non: la verifica periodica successiva alla prima deve essere richiesta al soggetto titolare della funzione (ASL/ARPA) almeno 30 gg prima della scadenza prevista dall’allegato VII del D.Lgs 81/08, comunicando anche il nominativo del soggetto abilitato pubblico o privato del quale il titolare della funzione può avvalersi laddove non sia in grado di provvedere direttamente. Il nominativo del soggetto abilitato deve essere scelto dall’elenco regionale pubblico che contiene i soggetti abilitati. Decorsi i termini temporali di cui all’art. 71 comma 11 del D.Lgs 81/08 senza l’intervento di ASL/ARPA o del Soggetto Abilitato indicato (45 gg nel caso dei carriponte) il datore di lavoro può avvalersi di altri soggetti abilitati pubblici o privati dandone comunicazione al titolare della funzione (ASL/ARPA).

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