La nuova legge SEVESO TER - D.Lgs. 105/15

pubblicato da silvia il 27/05/2016 12:47 | 0 commenti

Dal 1 giugno 2016 scatta la prima adempienza per il decreto cosiddetto “Legge Seveso TER”, D.Lgs. 105/15, la terza versione della legge di riferimento in Italia per la protezione dell’ambiente e della popolazione dal rischio di incidenti industriali rilevanti (RIR).

La denominazione “legge Seveso” deriva dal grande incidente avvenuto all’ICMESA di Meda nel 1976, che ha coinvolto soprattutto la popolazione del comune di Seveso con rilascio di notevoli quantità di diossina, una sostanza estremamente tossica con caratteristiche cancerogene e mutagene, e pesanti ricadute sulla popolazione esposta.

Gli incidenti industriali rilevanti possono essere causati da rilasci di liquidi, solidi, aeriformi pericolosi o notevoli quantità di energia in conseguenza a eventi accidentali causati da errori tecnici o umani, eventi naturali, eventi dolosi; la normativa europea ha avuto una evoluzione che ha tenuto anche conto dell’esperienza di gravi eventi di incidenti industriali nel mondo e vuole prevenire questi incidenti e, in caso di avvenimento, gestirli.

La riclassificazione delle sostanze pericolose (regolamento CLP) e le modifiche fatte al decreto potrebbero coinvolgere aziende che prima non erano soggette alle normative sui rischi da incidente rilevante.

Una azienda chimica, o chi manipola rifiuti pericolosi, facendo anche riferimento agli impianti di trattamento reflui, o in generale chi ha a che fare con processi che possono rilasciare quantità di sostanze pericolose o di energia in ambiente esterno, deve verificare se rientra negli obblighi del regolamento verificando:

le “frasi H”

le “categorie di pericolo”

dei materiali manipolati, analizzando i processi produttivi che li coinvolgono e il sito che li ospita con il proprio intorno.

L’incidente può diventare rilevante se coinvolge sostanze in quantità maggiori delle soglie previste; tale possibilità può essere soggetta ad obbligo di notifica, sempre con un sistema di soglie.

Il prefetto competente per il territorio ha la responsabilità di promuovere il rapporto di sicurezza integrato, se è possibile l’innesco di un “effetto domino”, per esempio in presenza di più attività a rischio, o per particolare sensibilità dei ricettori.

ISPRA aggiorna i dati e pubblica il rapporto al link: http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/mappatura-dei-pericoli-di-incidente-rilevante-in-italia-edizione-2013

La informazione e formazione dei lavoratori all’interno di uno stabilimento RIR coinvolge le imprese appaltatrici (cioè i dipendenti delle imprese che operano all’interno di un sito a rischio di incidente rilevante per esempio come manutentori, gestori di servizi particolari, in generale contoterzisti); il DDL di queste imprese deve occuparsi della formazione specifica, sotto il coordinamento del gestore dell’impianto RIR.

In particolare, è previsto l’addestramento ogni tre mesi per la gestione delle emergenze, con prova del piano di emergenza interno ogni sei mesi.

Le imprese appaltatrici a lungo termine devono essere coinvolte nella redazione del PEI (Piano di Emergenza Interno).

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