procedure standardizzate

pubblicato da altereco il 18/01/2013 18:11 | 0 commenti
Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi D.Lgs. 81/08 nelle piccole aziende sotto ai dieci dipendenti sono schede uguali per tutti delle quali al momento sono disponibili bozze non ancora pubblicate ufficialmente dallo Stato Italiano (da qui la proroga dell'obbligo del loro uso dai primi di gennaio del 2013 alla fine di giugno del 2013). Queste procedure sono liste di controllo a crocette che andranno a sostituire la vecchia "autocertificazione" di valutazione dei rischi che il datore di lavoro delle piccole aziende poteva fino ad oggi fare per dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di legge sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. In realtà, quelle piccole imprese che effettivamente mettevano in pratica le azioni di prevenzione e protezione a prescindere dalla possibilità di redigere semplicemente un pezzo di carta (l'autocertificazione) hanno sempre redatto un documento semplificato, contenente i risultati della valutazione dei rischi della propria azienda, a supporto della autocertificazione stessa; questo documento di supporto non aveva però linee guida o simili da seguire per essere prodotto, cioè appunto secondo il legislatore mancava una standardizzazione di tale strumento. Le procedure standardizzate hanno un doppio obbiettivo: - obbligare quelle piccole aziende che effettivamente adempivano all'obbligo di legge solo in maniera formale, semplicemente firmando una autocertificazione (attenzione però: autocertificare il falso espone a reato penale); - omogeneizzare i documenti di supporto alla autocertificazione per rendere più oggettiva l'azione di controllo da parte dell'ASL. L'uso di liste di controllo standardizzate ha dei limiti; in qualche caso, non basta rispondere "sì", "no" ad una certa domanda, per aver risolto un problema; nella realtà, le procedure standardizzate saranno accompagnate da opportune note e spiegazioni, dove necessario; ricordiamo infatti che la responsabilità di eseguire la valutazione dei rischi è sempre a carico del datore di lavoro; una valutazione dei rischi ben fatta ha quindi sempre anche una azione cautelativa per il datore di lavoro.
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