Alter Eco si trova a Pavia, in via Fratelli Cuzio 42, presso il Polo Tecnologico.
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Cosa si intende per rischio chimico?
L'utilizzo di prodotti chimici (vernici, materie plastiche, prodotti per l'edilizia, inchiostri per la stampa, farmaci...) può comportare alcuni rischi per i lavoratori addetti, in particolare possono essere correlati alle sostanze chimiche in uso:
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eventi infortunistici, anche gravi (ustioni, avvelenamenti...);
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malattie professionali.
Quali obblighi hanno i datori di lavoro per proteggere gli addetti dal rischio chimico?
Il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio chimico, secondo quanto disposto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., quando si utilizzano prodotti chimici pericolosi per la sicurezza e/o per la salute dei lavoratori.
Le informazioni circa la pericolosità degli agenti chimici sono reperibili nella schede di sicurezza che devono accompagnare i prodotti acquistati.
Al datore di lavoro è inoltre richiesto di garantire il contenimento dei rischi chimici entro i livelli più bassi tecnicamente raggiungibili, di proteggere i lavoratori da eventuali rischi residui e di sottoporre i lavoratori esposti a rischi chimici alla sorveglianza sanitaria (i cui contenuti vengono definiti dal medico competente).
Quali servizi fornisce ALTER ECO SAS?
Alter Eco SaS è in grado di supportare i datori di lavoro in tutte le fasi della valutazione del rischio chimico:
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raccolta ed organizzazione delle schede di sicurezza;
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valutazione delle modalità di utilizzo dei prodotti chimici, delle attrezzature installate (sistemi di aspirazione fumi, sistemi di trasporto dei prodotti...), dei dispositivi di protezione individuale in uso;
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effettuazione di campionamenti ambientali volti alla caratterizzazione dei livelli di inquinamento da sostanze chimiche nei luoghi di lavoro.
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stesura del documento di valutazione del rischio chimico.
Agenti cancerogeni e mutageni
Gli agenti classificati come cancerogeni e mutageni devono essere gestiti con il massimo della cura e dell'attenzione in termini di prevenzione.
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. definisce le sostanze cancerogene nell’art. 234:
Agente cancerogeno:
- una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'Allegato XLII del presente decreto, nonche' sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato.
Alcuni esempi di agenti cancerogeni facilmente presenti sul luogo di lavoro sono: legni duri; formaldeide; silice...
L'attenzione ai cancerogeni in ambiente di lavoro deve essere estesa anche a quegli inquinanti che, pur non rientrando nella definizione sopra riportata, sono riconosciuti come cancerogeni dalla comunità scientifica internazionale (ad esempio: monografia vol. 118 IARC che ha modificato la classificazione dei fumi di saldatura da "possibili cancerogeni" a "cancerogeni").
Tutte le attività di prelievi e monitoraggi, compresa la valutazione del rischio chimico, sono svolte direttamente, garantendo così un'elevata qualità del lavoro a costi contenuti.