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Classificazione dei fumi di saldatura come cancerogeni.
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. definisce le sostanze cancerogene nell’art. 234:
Agente cancerogeno:
- una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'Allegato XLII del presente decreto, nonche' sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato.
La nuova classificazione IARC per i fumi di saldatura e l'autorevolezza scientifica dell'ente, pur non comportando formalmente l'applicazione del titolo IX del D.Lgs 81/08, pongono ai soggetti coinvolti nel processo di valutazione dei rischi l'obbligo di approfondimento della valutazione per garantire la tutela della salute dei lavoratori.
E’ quindi fondamentale aumentare la consapevolezza del rischio da parte delle aziende e degli operatori attraverso:
- formazione ed informazione;
- corretta scelta dei DPI;
- monitoraggio dell’ambiente di lavoro e sorveglianza sanitaria.
