l'articolo specifico del DECRETO 3 novembre 2017, n. 195 è il seguente:
Art. 5
Salute e sicurezza
1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza
ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione
generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni,
come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo 37, comma 2,
del medesimo decreto legislativo. Tale formazione e' certificata e
riconosciuta a tutti gli effetti ed e' integrata con la formazione
specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura
ospitante, fatta salva la possibilita' di regolare, nella convenzione
tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del
quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.
2. E' di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole
secondarie di secondo grado l'organizzazione di corsi di formazione
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e
svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modificazioni.
3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante
nell'erogazione della formazione di cui all'articolo 37 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono
essere:
a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi
territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale
formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti
nell'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;
b) svolti percorsi formativi in modalita' e-learning, anche in
convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la
formazione, come previsto dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre
2011, n. 221, e dall'accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128;
c) promosse forme piu' idonee di collaborazione, integrazione e
compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.
4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di
cui all'articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica
finalita' didattica e formativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei
lavoratori, e' stabilito che il numero di studenti ammessi in una
struttura sia determinato in funzione delle effettive capacita'
strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante,
nonche' in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la
medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo
Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione
numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al
rapporto di 5 a 1 per attivita' a rischio alto, non superiore al
rapporto di 8 a 1 per attivita' a rischio medio, non superiore al
rapporto di 12 a 1 per attivita' a rischio basso.
5. Agli studenti in regime di alternanza e' garantita la
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti
dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si
renda necessaria, la stessa e' a cura delle aziende sanitarie locali,
fatta salva la possibilita' di regolare, nella convenzione tra queste
ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale
gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.
6. Gli studenti impegnati nelle attivita' di alternanza, in
presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente
previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l'INAIL
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti
da una assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi, con
relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Le coperture
assicurative devono riguardare anche attivita' eventualmente svolte
dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura
ospitante, purche' ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.