Ogni tipo di apparecchiatura di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08 deve presentare una dichiarazione di messa in servizio integrata con la copia della dichiarazione di conformità CE relativa all’allestimento completo (macchina base + accessorio).
E’ in ogni caso necessario che le diverse configurazioni possibili siano previste dal costruttore e riportate nel manuale d’uso e manutenzione.
Ai sensi del DM 11 Aprile 2011, tutte le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08 devono essere denunciate all’INAIL (Settore Ricerca Certificazione e Verifica) competente per territorio, dopo di che la macchina potrà essere utilizzata.
Nel caso di un nuovo carroponte, il primo adempimento è la denuncia all'INAIL con la modulistica pubblicata sul sito:
Nel caso di Pavia / Milano l'ufficio INAIL competente è quello di MIlano Porta Nuova.
Il nuovo carroponte deve ovviamente essere provvisto di:
- istruzioni d'uso
- dichiarazione di conformità
- marcatura CE
- libretto di manutenzione
- registro dei controlli
PRIMA VERIFICA
Attrezzature di lavoro marcate CE: la prima delle verifiche periodiche deve essere richiesta all’INAIL (Settore Ricerca Certificazione e Verifica) almeno 60 gg prima della scadenza prevista dall’allegato VII del D.Lgs 81/08 comunicando anche il nominativo del soggetto abilitato pubblico o privato del quale l’INAIL (Settore Ricerca Certificazione e Verifica) può avvalersi, laddove non sia in grado di provvedere direttamente. Il nominativo del Soggetto Abilitato deve essere scelto dall’elenco regionale disponibile sul portale INAIL. Decorsi i termini temporali (45 gg nel caso dei carriponte) di cui all’art. 71 comma 11 del D.Lgs 81/08 senza l’intervento di INAIL o del Soggetto Abilitato indicato dal richiedente, il datore di lavoro può avvalersi, senza attendere ulteriormente, di altri soggetti abilitati pubblici o privati dandone comunicazione all’ INAIL competente per territorio.
VERIFICHE SUCCESSIVE, su apparecchiature che non hanno subito alcuna modifica
Attrezzature di lavoro marcate CE e non: la verifica periodica successiva alla prima deve essere richiesta al soggetto titolare della funzione (ASL/ARPA) almeno 30 gg prima della scadenza prevista dall’allegato VII del D.Lgs 81/08, comunicando anche il nominativo del soggetto abilitato pubblico o privato del quale il titolare della funzione può avvalersi laddove non sia in grado di provvedere direttamente. Il nominativo del soggetto abilitato deve essere scelto dall’elenco regionale pubblico che contiene i soggetti abilitati. Decorsi i termini temporali di cui all’art. 71 comma 11 del D.Lgs 81/08 senza l’intervento di ASL/ARPA o del Soggetto Abilitato indicato (45 gg nel caso dei carriponte) il datore di lavoro può avvalersi di altri soggetti abilitati pubblici o privati dandone comunicazione al titolare della funzione (ASL/ARPA).