Ecco la lista completa:
- denuncia di impianti di messa a terra;
- denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
- riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
- prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
- messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
- messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento;
- prime verifiche periodiche.
Il DM 329 del 1 dicembre 2004 è il riferimento per la corretta gestione delle attrezzature a pressione.
Gli adempimenti di omologazione e verifiche periodiche non riguardano il solo recipiente, ma l’intera linea in pressione.
Il costruttore del recipiente rilascia la Dichiarazione di Conformità PED 2014/62/UE (ex 97/23/CE) per l’apparecchiatura singola; all’installatore il compito di porla in opera nel proprio insieme in maniera sicura e omologabile.
L’utilizzatore deve provvedere alle verifiche manutentive e obbligatorie di messa in servizio, alle verifiche periodiche, alle riparazioni.
Il decreto 11/04/11 definisce i soggetti abilitati.
Esclusioni: art. 2 329_04 (es tubazioni minori di DN 80, recipienti minori di 25 l, sistemi minori di 50 l e 12 bar).
Certificato globale di conformità (dell’insieme): è possibile fare la comunicazione direttamente se l’installatore la fornisce subito, oppure è necessario in seguito un certificatore consulente, che deve essere un organismo certificato elencato in ACCREDIA / Data Base NANDO UE.
https://webgate.ec.europa.eu/nando/
Esclusioni verifica art. 4 => si arriva direttamente alla messa in servizio.
Importantissima la verifica della possibilità di corrosione (esame spessimetrico), che non consente l’eventuale esonero di procedure.