Recipienti in pressione

pubblicato da silvia il 12/11/2019 16:57 | 0 commenti
Ecco la lista completa: - denuncia di impianti di messa a terra; - denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche; - messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento; - riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli; - prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE; - messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere; - messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi; - approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento; - prime verifiche periodiche. Il DM 329 del 1 dicembre 2004 è il riferimento per la corretta gestione delle attrezzature a pressione. Gli adempimenti di omologazione e verifiche periodiche non riguardano il solo recipiente, ma l’intera linea in pressione. Il costruttore del recipiente rilascia la Dichiarazione di Conformità PED 2014/62/UE (ex 97/23/CE) per l’apparecchiatura singola; all’installatore il compito di porla in opera nel proprio insieme in maniera sicura e omologabile. L’utilizzatore deve provvedere alle verifiche manutentive e obbligatorie di messa in servizio, alle verifiche periodiche, alle riparazioni. Il decreto 11/04/11 definisce i soggetti abilitati. Esclusioni: art. 2 329_04 (es tubazioni minori di DN 80, recipienti minori di 25 l, sistemi minori di 50 l e 12 bar). Certificato globale di conformità (dell’insieme): è possibile fare la comunicazione direttamente se l’installatore la fornisce subito, oppure è necessario in seguito un certificatore consulente, che deve essere un organismo certificato elencato in ACCREDIA / Data Base NANDO UE.

https://webgate.ec.europa.eu/nando/

Esclusioni verifica art. 4 => si arriva direttamente alla messa in servizio. Importantissima la verifica della possibilità di corrosione (esame spessimetrico), che non consente l’eventuale esonero di procedure.
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