autorizzazione unica ambientale AUA
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 15 febbraio 2013, in via
definitiva, il regolamento che disciplina l'Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA), dando così compiuta attuazione all'articolo 23 del
decreto legge "Semplifica Italia".
Situazione oggi.
Oggi le norme ambientali costringono le imprese a rivolgersi ad
amministrazioni diverse (Regioni, Province, Comuni, ARPA, Autorità di
bacino ecc.) per ottenere le autorizzazioni ambientali necessarie
all'attività produttiva; il quadro è ulteriormente complicato dal fatto
che queste autorizzazioni hanno periodi di validità differenti.
Come sarà domani.
La nuova Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce fino a sette
procedure diverse (ad esempio: l'autorizzazione allo scarico di acque
reflue, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione
previsionale di impatto acustico etc.).
Come funziona.
Basterà un'unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello
Unico per le attività produttive (SUAP) per richiedere l'unica
autorizzazione necessaria. Le Regioni potranno estendere ulteriormente
il numero di atti compresi nell'AUA.
Tempi certi.
La certezza dei tempi è garantita; in caso di mancato rispetto dei
termini è previsto il ricorso ai poteri sostitutivi: l'impresa potrà
rivolgersi al dirigente appositamente nominato, che dovrà chiudere il
procedimento nella metà del tempo originariamente previsto.
A quali imprese si applica
A tutte le imprese non soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) e a valutazione d'impatto ambientale (VIA) che abbiano necessità
di ottenere almeno uno dei seguenti titoli:
a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
b) comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e
delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
d) autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera;
e) documentazione previsionale di impatto acustico;
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Sarà comunque possibile scegliere di non ricorrere all'AUA quando si
tratti di attività soggette a mera comunicazione oppure ad
autorizzazione di carattere generale.
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Procedure
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