autorizzazione unica ambientale AUA

pubblicato da silvia il 11/06/2013 14:09 | 0 commenti
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 15 febbraio 2013, in via definitiva, il regolamento che disciplina l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), dando così compiuta attuazione all'articolo 23 del decreto legge "Semplifica Italia".

Situazione oggi.
Oggi le norme ambientali costringono le imprese a rivolgersi ad amministrazioni diverse (Regioni, Province, Comuni, ARPA, Autorità di bacino ecc.) per ottenere le autorizzazioni ambientali necessarie all'attività produttiva; il quadro è ulteriormente complicato dal fatto che queste autorizzazioni hanno periodi di validità differenti.

Come sarà domani.
La nuova Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce fino a sette procedure diverse (ad esempio: l'autorizzazione allo scarico di acque reflue, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico etc.).


Come funziona.
Basterà un'unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) per richiedere l'unica autorizzazione necessaria. Le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell'AUA.

Tempi certi.
La certezza dei tempi è garantita; in caso di mancato rispetto dei termini è previsto il ricorso ai poteri sostitutivi: l'impresa potrà rivolgersi al dirigente appositamente nominato, che dovrà chiudere il procedimento nella metà del tempo originariamente previsto.

A quali imprese si applica
A tutte le imprese non soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e a valutazione d'impatto ambientale (VIA) che abbiano necessità di ottenere almeno uno dei seguenti titoli:
a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
b) comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
d) autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera;
e) documentazione previsionale di impatto acustico;
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.


Sarà comunque possibile scegliere di non ricorrere all'AUA quando si tratti di attività soggette a mera comunicazione oppure ad autorizzazione di carattere generale.
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